DL “RILANCIO” N. 34 DEL 19/05/2020
SUPERECOBONUS 110% - ECOBONUS 50% E SERRAMENTI: FACCIAMO CHIAREZZA SUGLI INCENTIVI APPENA APPROVATI
il DL “Rilancio” N. 34 del19/05/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 - in attesa di essere convertito in legge – promosso dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, prevede negli Art.119 - 121 il c.d. "Super Ecobonus" del 110%, a fronte di interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale effettuati sul patrimonio edilizio civile, che potrebbe rappresentare una opportunità per il rilancio di tutto il comparto edile e relativo indotto degli impiantisti e dei serramentisti, offrendo dei rilevanti incentivi di natura fiscale o di sconto in fattura per i loro committenti.
La leva fiscale è utilizzata per dare uno slancio al settore edilizio, incentivando gli interventi aventi per obiettivo un'importante riqualificazione degli edifici civili, consiste nella detraibilità fiscale del 110%, dell’opera a beneficio del committente, da questi convertibile eventualmente in un credito d’imposta, anche cedibile a terzi, ovvero in uno sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto all’azienda. Per accedere al superecobonus è necessario attendere i Decreti attuativi e le necessarie procedure dell'Agenzia delle Entrate.
Nel testo allegato a cui Vi rimandiamo, sono stati meglio definiti i criteri e i limiti di accesso, gli interventi ammissibili, l'iter da seguire ed i termini di fruizione della detrazione, con l'introduzione di multe per chi ricorrerà in maniera illegittima al bonus.
Per poter beneficiare delle agevolazioni, gli interventi dovranno essere eseguiti dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, la detrazione fiscale del 110% potrà essere ripartita dagli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, ed è destinata a specifici interventi prioritari, volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
N.B.: anche la sostituzione dei serramenti e l'installazione di schermature solari come le pergole bioclimatiche addossate all'edificio potranno beneficiarne, se eseguite in concomitanza con gli interventi previsti dal bonus.
SUPER ECOBONUS 110% E SERRAMENTI: QUANDO SI POTRÀ FRUIRNE?
La sostituzione di serramenti può rientrare nel superecobonus se abbinato agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%:
· Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.: cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare;
· Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini – limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare;
· Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro.
Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione (Ecobonus: 60.000 euro – Ristrutturazione: 96.000 euro), detraibili in 5 anni.
CRITERI E LIMITI D'ACCESSO PER IL SUPER ECOBONUS AL 110%
Gli interventi devono:
· Comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell'edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (APE);
· essere asseverato da un tecnico abilitato – asseverazione tecnica e di congruità delle spese;
· i materiali isolanti utilizzati per l'isolamento delle parti opache devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM);
· essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
· riguardare detrazioni di persone fisiche.
L'ECOBONUS 50% RIMANE ATTIVO?
Si, è confermato: per la sostituzione e l'installazione di nuovi infissi, restano in vigore le normative precedenti, che prevedono un'agevolazione fiscale del 50% di quanto speso per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Tali interventi sono detraibili al 50% in 10 anni e l'agevolazione si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES.
Con la nostra Confederazione, stiamo sostenendo emendamento per modificare, in sede di conversione in legge, l’articolo riguardante i serramenti. Questa la proposta:
· Aumento della percentuale di detrazione dal 50% al 70%;
· Riduzione dei tempi di detrazione da 10 a 5 anni;
· Riduzione del massimale di detraibilità da 60.000 a 30.000 Euro.
LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI FALSA CERTIFICAZIONE
Attenzione però a non avviare lavori di ristrutturazione mascherandoli da interventi che danno diritto al superecobonus: le multe in questo caso saranno salatissime per chi produce dichiarazioni non corrispondenti.
L'iter per accedere allo sconto in fattura o la cessione del credito non si esaurisce con la mera presentazione della domanda.
Tra i documenti da presentare, per esempio, c'è la certificazione energetica, che deve provare il miglioramento dell'edificio (sempre in termini di impatto ambientale e/o messa in sicurezza).
In caso di attestazioni false, a coloro che hanno richiesto il Superecobonus in modo fraudolento verranno comminate sanzioni che andranno da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 15 mila euro per ciascuna asseverazione infedele rilasciata.
Le ulteriori conseguenze a cui va incontro chi dichiara il falso pur di ottenere lo sconto includono l'immediata decadenza dei benefici fiscali.
Sulla veridicità delle informazioni vigilerà il ministero dello Sviluppo Economico, cui spetterà la verifica delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.
Per maggiori informazioni in merito, potete rivolgervi agli uffici fiscali di Confartigianato, ovvero a:
Dott.ssa Daniela Lupano tel. 0131.286520 cell.+39 3914273872 e-mail: d.lupano@confartigianatoal.it
Dott. Piero Gulminetti tel. 0131.286501 cell. +39 3357840280 e-mail: p.gulminetti@confartigianatoal.it

