EDIFICI UNIFAMILIARI: proroga al 30 settembre 2023.
Ha ottenuto il via libera un emendamento che, per gli edifici unifamiliari (e unità indipendenti site in edifici plurifamiliari) che al 30 settembre 2022 hanno raggiunto il 30% dei lavori complessi, proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine ultimo cui possono essere sostenute le spese per poter beneficiare della maxi detrazione con aliquota del 110%.
COMUNICAZIONE DI OPZIONE SCONTO O CESSIONE: proroga al 30 novembre 2023.
E’ stato approvato un emendamento che consente, per chi non ha concluso il contratto di cessione dei crediti entro il 31 marzo 2023, di effettuare la comunicazione alla AE con la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione di € 250.
Tale possibilità è limitata solo al caso in cui la cessione è effettuata a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in IT.
UTILIZZO DEI CREDITI: 10 anni.
Viene data la possibilità di utilizzare in 10 anni i crediti dei bonus edilizi per i quali le cessioni o sconti sono state comunicate entro il 31 marzo 2023.
NOVITA’ PER IACP, ONLUS E TERZO SETTORE.
Si esclude dal blocco delle cessioni gli istituti per le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore, e per i lavori su immobili colpiti da eventi sismici successivi al 1° aprile 2009.
COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI PER I BONUS EDILIZI.
Viene puntualizzato che per i crediti fiscali dei bonus edilizi la compensazione potrà avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.
EMISSIONI DI BUONI DEL TESORO DA 10 ANNI.
Si consente alle banche, intermediari finanziari e assicurazioni che hanno esaurito la propria capienza fiscale di utilizzare i crediti (fino al 10% dei crediti scontati annualmente) per sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da 10 anni.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA CEDENTE E CESSIONARIO
Viene previsto per tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca, da una società di un gruppo bancario o da una società quotata l’esclusione per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario se l’istituto rilascia un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito.

