PUBBLICATO IN G.U. IL DM. MASE n. 127 DEL 28 GIUGNO 2024: ENTRERA' IN VIGORE IL 26 SETTEMBRE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 213 del 11.09.2024, il Decreto MASE 28 giugno 2024, n.127 (cd. Decreto End of Waste) contenente il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”. In pratica con il nuovo regolamento, il decreto dispone sulla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione (C&D). Il decreto abroga e sostituisce il precedente DM n.152/2022, stabilendo nuovi parametri in base ai quali, a seguito di un adeguato processo di trattamento e recupero, le componenti inerti dei rifiuti (C&D) possano essere considerate ‘End of Waste’ , ovvero “aggregati recuperati” dei prodotti a tutti gli effetti, pronti per essere reimmessi sul mercato, al pari degli aggregati naturali. Il decreto definisce pertanto le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, nonché altri inerti di origine minerale, per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.
OBIETTIVI ED ENTRATA IN VIGORE
In Italia vengono prodotti ogni anno circa 60 milioni di tonnellate di rifiuti C&D (ISPRA - dato 2022): di questi, 43 milioni di tonnellate di rifiuti inerti vengono avviati a recupero e gli aggregati recuperati prodotti vengono utilizzati prevalentemente in rilevati e sottofondi stradali (utilizzo limitato). L’obiettivo del nuovo DM è quello di promuoverne l’utilizzo anche e soprattutto nel confezionamento di calcestruzzi e nella produzione di cemento.
Il testo entrerà in vigore il prossimo 26 settembre 2024 e abrogherà il precedente DM n.152 del 2022, bocciato dalle imprese soprattutto per la natura troppo restrittiva di alcuni limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati che avrebbero bloccato gli impianti di recupero con ripercussioni lungo l’intera filiera edile.
Si tratta di un provvedimento importante non solo per il settore delle costruzioni ma, più in generale, per la tutela dell’ambiente, dati gli importanti risvolti che questo ha sull’economia circolare e sulla sostenibilità.
Il nuovo regolamento, composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, andrà a sostituire il precedente Decreto MiTE 27 settembre 2022 n.152 “End of Waste” inerti - in vigore dal 4 novembre 2022, di cui supera molti degli aspetti critici che ne impedivano la piena attuazione.
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati - codice CER 200301 (vedere All.1, Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato);
valori limite differenziati per ogni contaminante, a seconda dell’utilizzo dell’aggregato recuperato (Tabelle All. 2 del DM 187/2024): soglie generalmente più elevate e severe per gli aggregati recuperati da destinare a recupero ambientale (riempimento, colmata), limiti meno severi per le applicazioni avanzate (produzione di clinker da cemento, miscele bituminose, confezionamento calcestruzzi);(differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
introdotto importanti semplificazioni procedurali.
UNI EN 13108 aggiunta tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato.
Il Decreto, così come stabilito all’art. 7, sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio della durata di 24 mesi dalla data in entrata in vigore del regolamento, in base al quale il Ministero valuterà l’adeguatezza delle nuove disposizioni per apportare eventuali correttivi necessari ad ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l’uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili. Rimangono esclusi i rifiuti inerti interrati dall’elenco di quelli ammissibili per la produzione di aggregati recuperati.
Si segnala infine che, come stabilito all’art. 8, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25 marzo 2025 (180 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento) per:
presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).
Per maggiori informazioni potete rivolgervi all'Ufficio Ambiente rif. Teresa Chemello tel. 0131 286505 e-mail: t.chemello@confartigianatoal.it