MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI - NUOVI DIVIETI E PRESCRIZIONI IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2026
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 29/08/2025, informiamo gli studi estetici e le professioniste del make-up cosmetico, che il Regolamento (UE) 2026/78, adottato il 12 gennaio 2026 dalla Commissione Europea, modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 (la normativa base sui cosmetici nell’UE) relativamente all’uso di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) nei prodotti cosmetici, vietandone sia la messa in commercio, che l'utilizzo per il make-up cosmetico a partire dal prossimo 1° maggio 2026.
Le sostanze di interesse dei cosmetici utilizzati in estetica e acconciatura impattate dal Regolamento sono: la sostanza «argento», il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate) e il Bifenil-2-olo (CAS 90-43-7, INCI “o-Phenylphenol”).
ARGENTO -SILVER (CAS: 7440-22-4, INCI: CI 77820)
La sostanza, utilizzata come colorante minerale nei cosmetici per conferire un aspetto specchiato, metallico o brillante a prodotti come smalti, ombretti e creme, è stata classificata come tossica per la riproduzione quando è presente in varie forme di dimensioni particellari e rimane pertanto un colorante autorizzato ma con limiti molto specifici.
Secondo le nuove disposizioni, l’utilizzo del CI 77820 come colorante resterà consentito fino allo 0,2% nei prodotti per labbra e negli ombretti, mentre sarà vietato in prodotti diversi quali smalti, gel unghie, spray ecc. che non potranno, pertanto, più essere immessi o mantenuti sul mercato e che gli utilizzatori professionali non potranno più detenere al fine dell’applicazione sulle clienti.
IDROSSIBENZOATO DI ESILE (CAS: 6259-76-3, INCI: HEXYL SALICYLATE) Sono stati introdotti i seguenti limiti di concentrazione specifici a seconda del tipo di prodotto cosmetico:
• Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bimbi <3 anni) 2%
• Tutti i prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni) 0,5%
• Tutti i prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni) 0,3%
• Dentifrici 0,001%
• Colluttori 0,001%
• Prodotti per bambini < 3 anni 0,1%
(non usare nella maggior parte dei casi).
BIFENIL-2-OLO (CAS 90-43-7, INCI “O-PHENYLPHENOL”)
Il Regolamento 2026/78 ne conferma l’uso solo entro limiti precisi e con condizioni di sicurezza. Viene inoltre incluso il suo sale sodico (sodium o-phenylphenate) tra i conservanti autorizzati con gli stessi limiti, che sono i seguenti:
- nei prodotti da risciacquare la concentrazione massima combinata di o-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate (espresso come fenolo) non deve superare lo 0,2 %;
- nei prodotti da non risciacquare la concentrazione combinata non deve superare lo 0,15 %;
- non deve essere usato in prodotti che possano comportare esposizione inalatoria dell’utilizzatore finale (es. aerosol, spray);
- non è consentito nei prodotti per il cavo orale (come dentifrici e collutori);
- è raccomandato evitare il contatto con gli occhi.
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore il 1° maggio 2026, pertanto – da tale data - i prodotti e le scorte che non risulteranno conformi non potranno più essere utilizzati né venduti.
Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, consigliamo alle professioniste del make-up di chiarire tali accordi contrattuali con i loro fornitori, soprattutto a riguardo dei nuovi ordini.
L'Ufficio Sicurezza & Ambiente di Confartigianato Alessandria è a disposizione per ulteriori informazioni ed approfondimenti sulle modalità e procedure di smaltimento di tali sostanze, Rif. Chemello Maria Teresa tel. 0131 286505 e-mail: t.chemello@confartigianatoal.it

