PER EFFETTO DEL REGOLAMENTO DAL 1° SETTEMBRE 2025 I PRODOTTI ANCHE COSMETICI UTILIZZANTI TALI SOSTANZE POTENZIALMENTE CANCEROGENE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE E COMMERCIALIZZATE
Come noto, il Regolamento (UE) 2024/197 (allegato), pubblicato in GUUE il 5 gennaio 2024, ha modificato l’allegato VI al Regolamento 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Il nuovo Regolamento introduce e/o rettifica diverse voci presenti nell’allegato VI al CLP, molte delle quali sono classificazioni di tipo CMR (cancerogeno-C; mutageno-M; reprotossico-R). , in particolare, due sostanze classificate come Repr. Cat 1B, presenti in prodotti utilizzati nei trattamenti nail di ricostruzione unghie:
Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina), un fotoiniziatore usato negli smalti per unghie in gel per aiutare la polimerizzazione sotto la luce UV,
Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina o N,N-dimetil-4-metilanilina), un condizionante per unghie utilizzato per facilitare l'adesione di altri prodotti come primer, smalti e gel.
Per effetto del Regolamento, i prodotti contenenti le sopracitate sostanze saranno vietati a decorrere dal 1° settembre 2025 e pertanto, a decorrere da tale data, saranno vietate sia l’immissione sul mercato sia la messa a disposizione dei prodotti cosmetici non conformi.
N.B.: tale previsione si applica anche agli “utilizzatori finali”, come il Regolamento definisce “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali” e dunque anche agli operatori del settore, i quali, a partire da tale data non potranno più utilizzare i prodotti non conformi in loro possesso al fine dell’applicazione sulle clienti.
Informiamo pertanto gli operatori del settore estetica - manicure, che qualsiasi diversa indicazione dovesse pervenire da parte di distributori e rivenditori è assolutamente non in linea con i dettami del Regolamento. Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, tale aspetto può essere oggetto di accordi contrattuali tra le parti.

