LA CORTE DI CASSAZIONE E' NUOVAMENTE INTERVENUTA SUI CRITERI ADOTTATI PER IL RICONOSCIMENTO LEGALE DEL PRIVILEGIO AI CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Con l'Ordinanza n. 2892 / 23 Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul riconoscimento del privilegio alle imprese artigiane (ex art. 2751-bis del Codice civile), con un’ordinanza che si pone nel solco delle precedenti pronunce in materia.
La Corte ha ribadito, innanzitutto, che l’iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo delle imprese artigiane tenuta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, è condizione necessaria, anche se non sufficiente, ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio. La necessità dell’iscrizione «risiede in ragioni di carattere formale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l'impresa.». Pertanto, la sola iscrizione alla sezione speciale dell'Albo, pur essendo un presupposto necessario, non vale di per sé – come pur sarebbe auspicabile – a far presumere la qualifica artigiana dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio.
N.B.: con riguardo alla disciplina cui fare riferimento per la verifica di detti requisiti, la Corte opera un distinguo confermando la tesi sostenuta da Confartigianato, ovvero che a seguito della modifica dell’articolo 2751-bis n. 5 del Codice civile (introdotta dal decreto-legge 5/2012) per stabilire se un credito sia munito del privilegio in questione, deve farsi riferimento alla legge quadro sull'artigianato n. 443/1985 e non all’articolo 2083 del Codice civile, che si applica solo ai crediti sorti prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto.
Alla luce di questo orientamento della Cassazione, appare opportuno consigliare alle imprese artigiane di produrre, nel corso delle procedure concorsuali, tutta la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge quadro e non solo l’iscrizione all’Albo.
Tale decisione conferma uno dei vantaggi dell’iscrizione all’Albo per le imprese che, pur avendone i requisiti o meglio le caratteristiche, preferiscono optare per “soluzioni” autonome in base ad errati presupposti di risparmio, che precludono il riconoscimento delle tutele garantite dalla regolare applicazione di quanto previsto dalla legge quadro artigiana.
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