A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2023 I DIISOCIANATI NON POTRANNO PIU' ESSERE UTILIZZATI DA SOLI O COME COMPONENTI IN ALTRE SOSTANZE O MISCELE PER USI PROFESSIONALI O INDUSTRIALI IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI ALLO 0,1%
L'IMMISSIONE SUL MERCATO SENZA PRESCRIZIONI E' VIETATA DAL 24 FEBBRAIO 2022.
La Commissione Europea ha introdotto nuove disposizioni (Regolamento UE 2020/1149 del 3 agosto 2020) sull’uso industriale e professionale e sull’immissione sul mercato dei “diisocianati”, come costituenti di altre sostanze o in miscele.
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume poliuretaniche, vernici e pitture: l’ambito applicativo può spaziare dalle carrozzerie, a molte lavorazioni dell’edilizia (si pensi alle comunissime schiume poliuretaniche o ai pannelli sandwitch con interposto poliuretano), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti), posatori di serramenti o produzione di componentistica per l'automotive.
Che cosa cambia?
Le novità, in sintesi, interessano due aspetti:
A) i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, non si potranno più utilizzare dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente o in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
il datore di lavoro garantisca per se e i suoi collaboratori che ne fanno uso, che abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati, prima di utilizzare le sostanze o le miscele che li contengono.
B) i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, non possono più essere immessi sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
alternativamente il fornitore deve garantire che l’acquirente delle sostanze/miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui alla lettera b) sopra riportata e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
Chi sono gli utilizzatori industriali o professionali?
Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi e coloro che, pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati, sono incaricati della supervisione di tali attività.
Al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, si prospettano per le imprese le seguenti tre soluzioni alternative:
La prima è la più semplice ed economica: l’impresa non procede con lo svolgimento del corso formativo, né per sé né per gli altri eventuali utilizzatori di sostanze/materiali contenenti diisocianati, MA il titolare o chi ha la responsabilità degli acquisti deve premurarsi di procurarsi solo materiali/sostanze con concentrazione di diisocianati inferiore allo 0,1% in peso. In caso contrario, incorre nell’obbligo formativo.
Il titolare potrebbe far svolgere il corso formativo ad un solo soggetto, utilizzatore di materiali con diisocianati: verrebbero ridotti i costi della formazione, ma il titolare potrebbe dover dimostrare, in caso di controlli, l’utilizzo esclusivo dei materiali solo da parte del medesimo soggetto formato.
L’impresa fa svolgere il corso formativo a tutti gli utilizzatori di materiali contenenti diisocianati.
E’ la soluzione un po' più costosa, ma metterebbe al riparo da ogni eventuale qualsiasi contestazione e dal dover verificare la percentuale di diisocianati presenti nei materiali acquistati.
Come verificare se si rientra nell’obbligo di frequenza del corso
Controllare la Sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti chimici (vernici poliuretaniche, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche …) e verificare se tra le sostanze sono citati gli diisocianati oppure andare alla Sezione 15 della scheda di sicurezza e controllare se è citata la restrizione n.74 del Regolamento REACH.
Ma quale formazione?
La formazione, che deve essere garantita dal datore di lavoro, deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.
Il programma prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi.
Quale durata?
Non è specificata. Il Regolamento ne declina unicamente i contenuti.
Quale periodicità?
Quinquennale. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
Confartigianato Imprese Alessandria, qualora le imprese utilizzatrici di questi prodotti ne manifestassero l’interesse, si attiverà per la realizzazione di percorsi formativi definendo programmi, calendari, modalità di iscrizione e costi di partecipazione.
Per maggiori informazioni, rif. Filippo Coppo 0131 286532 e-mail: f.coppo@confartigianatoal.it
Scarica in allegato il Regolamento UE 2020/1149

