L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE È DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la Circolare n.43836 del 12/03/2025, ha rilasciato le istruzioni operative in materia di obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale, ossia delle PEC, degli amministratori di società. Si tratta di una novità prevista dall’art. 1, comma 860, L. n. 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025) che ha dato luogo a divergenze interpretative da parte delle locali camere di commercio.
Per le società già iscritte nel Registro Imprese al 1° gennaio 2025 il termine entro cui gli amministratori saranno tenuti a comunicare gli indirizzi PEC personali é il 30 giugno 2025; l’amministratore non può utilizzare come proprio indirizzo PEC quello della società.
La norma estende l'obbligo della comunicazione agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, (S.n.c., S.a.s., S.r.l., Sapa, S.p.a. Coop), ad esclusione delle società di mutuo soccorso, dei consorzi delle società consortili e delle società semplici (con la sola eccezione delle soc. semplici agricole); l'obbigo riguarda pertato tutte le persone fisiche o giuridiche, titolari del potere di gestione degli affari sociali costituenti un'attività imprenditoriale. In caso di un’impresa con pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
L’obbligo riguarda anche i liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
La comunicazione e la variazione degli indirizzi PEC è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria in caso di comunicazione degli indirizzi PEC effettuati tramite la piattaforma DIRE. Nel caso in cui tali comunicazioni o variazioni siano presentate al Registro delle Imprese unitamente ad una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) si applica l’ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.
Sanzioni
In caso di inottemperanza, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa che non ha adempiuto all’obbligo in esame, la Camera di commercio dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un termine, non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante, procedendo altrimenti al rigetto della domanda.
E' inoltre applicabile l’ordinaria sanzione ammnistrativa per le mancate comunicazioni al Registro imprese da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 codice civile), salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
Rif. per chiarimenti ed assistenza Iuliano Francesca tel. 0131 286509 e-mail: acqui@confartigianatoal.it

