IMPRESA ARTIGIANA DI MANUTENZIONE DEL VERDE: COSA CAMBIA DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA n. 851/2018 CON IL D.LGS n. 116/2020?
Inquadramento legislativo degli sfalci e potature da verde pubblico e privato.
Facendo seguito al recepimento della direttiva n. 851/2018 con il D.Lgs. n.116/2020, in riferimento alla gestione dei rifiuti di sfalci e potature, risulta opportuno approfondire l’inquadramento complessivo della materia, evidenziandosi dei margini di sovrapposizione tra le categorie di non rifiuti, rifiuti speciali, rifiuti organici e rifiuti urbani, tenuto conto delle diverse figure imprenditoriali coinvolte nelle attività di manutenzione del verde pubblico: in particolare, imprenditori artigiani e agricoli.
Dal punto di vista strettamente oggettivo, i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi devono considerarsi rifiuti urbani, mentre sono invece espressamente esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani i gli stessi rifiuti, se prodotti dalle imprese nell'ambito di attività di manutenzione del verde privato, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca.
Nel citato D.Lgs. n.116/2020 sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano in vigore dal 1° gennaio 2021, inserendo all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5, “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”. In base a quanto sopra riportato, gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde devono essere classificati oggi come:
a) rifiuti urbani: se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te" attuata da privati (Codice EER 200201);
b) rifiuti speciali non pericolosi: se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un’attività d’impresa (non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 116/2020); in ogni caso il codice EER da attribuire è sempre 200201;
c) sottoprodotti: se derivanti da attività di buone pratiche colturali e avviati ad attività di recupero energetico, secondo il DM 264/16, o se ceduti ad altre imprese agricole per l’impiego nelle buone pratiche colturali di queste ultime (non sono previsti adempimenti amministrativi per l’artigiano che produce e per l’imprenditore agricolo che impiega sottoprodotti);
n.b.: In alcune aree del territorio le multiutility pubbliche locali non permettono più alle nostre imprese artigiane (manutentori del verde - giardinieri) di conferire gli scarti della manutenzione del verde privato presso i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani: ciò poiché tali rifiuti, accettati fino a “ieri” come urbani con il codice EER 200201, pur mantenendo lo stesso codice, dal 1° gennaio 2021 sono classificati dalla legge come rifiuti speciali non pericolosi e quindi non più assimilabili agli urbani. Le imprese pertanto si trovano a dover gestire un rifiuto speciale non pericoloso e non più un rifiuto urbano (o ex assimilato agli urbani) e devono provvedere, o per proprio conto o tramite terzi, alla loro gestione (avvio a recupero e/o smaltimento).
L’imprenditore artigiano, prima di disfarsi del materiale vegetale come rifiuto speciale non pericoloso, in quanto rientrante nella propria attività di manutenzione del verde privato, può:
1) valorizzare sfalci e potature come rifiuti organici, potendo destinare tali materiali alla produzione di ammendante compostato da immettere sul mercato, secondo le condizioni fissate dal D.Lgs. n. 75 del 2010 in materia di fertilizzanti che, all’allegato II prevede, ad esempio, l’impiego del compostato per la produzione di ammendanti verdi o misti;
2) conferire i propri sfalci e potature ad un impianto di compostaggio, posto in esercizio anche in aree agricole, che abbia una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue e che sia destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;
3) destinare sfalci e potature alla produzione di energia, secondo le disposizioni di cui al D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
-Sono esonerati dalla presentazione del MUD: gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
-Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico: gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. Per gli imprenditori che in un anno producono quantità di rifiuti non eccedenti le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, la tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alla nostra associazione;
-Sono esonerati dalla compilazione del formulario: i produttori iniziali di rifiuti urbani che provvedono al trasporto degli stessi presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183; i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che provvedono al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario presso il centro di raccolta per non più di cinque volte all’anno e in quantità non superiore a 30 chilogrammi o trenta litri. La movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private non è considerata trasporto;
-Sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’Albo Gestori Ambientali i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.
La nostra Associazione é a disposizione per la gestione del servizio e per la presentazione della pratica di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
Rif. per servizio e consulenza: Teresa Chemello tel. 0131 286505 e-mail: t.chemello@confartigianatoal.it

