EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornamento 11 aprile 2020
NUOVE DISPOSIZIONI DPCM 10.04.2020
PROROGATE DISPOSIZIONI PER AZIENDE E MOBILITA’ PERSONE FINO AL 3 MAGGIO
come noto, nella tarda serata di ieri, è stato emanato dal Governo il DPCM 10.04.2020, “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale all’ora di invio della nostra comunicazione). Il decreto richiama ed integra le disposizioni già contenute nei precedenti testi già emanati dal Governo, prevedendo il proseguimento delle disposizioni restrittive già previste per il contenimento della diffusione dell’epidemia fino al 3 maggio 2020 compreso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, in cui vengono prorogate anche le misure finora vigenti introdotte dal DPCM 11.03.2020, dal DPCM 22.03.2020 e dal Decreto Legge N.19 del 25.03.2020, per le parti non espressamente abrogate, estendendone l’applicazione temporale precedentemente disposta.
Viene pertanto confermata all’art.2:
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non ritenute essenziali, ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’Allegato 3 del Decreto 10.04.2020, che individua in modo puntuale ed integra il nuovo elenco dei Codici ATECO già previsti dal Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico 25.03.2020 riferiti alle Aziende a cui è consentita la continuazione dell’attività, mantenendo la piena applicazione dell’Art. 1. del DPCM 22.03.2020, cha a sua volta richiama e conferma quanto disposto dal precedente DPCM 11.03.2020 per le attività commerciali;
tra le attività riaperte, si aggiungono pertanto:
Silvicoltura ed utilizzo aree forestali;
Cura e manutenzione del verde;
Falegnamerie ed industria del legno (escl. Fabbricazione mobili);
Fabbricazione di utensileria e ricambi per macchine utensili;
Fabbricazione di computer e cpu;
Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici…;
Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri pdt chimici per l’agricoltura;
- Per le aziende soggette alla sospensione, sono consentite ESCLUSIVAMENTE le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nel nuovo Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei Servizi essenziali, previa comunicazione PEC al Prefetto della Provincia territorialmente competente, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività, qualora rilevi la illegittimità della richiesta;
- relativamente all’elenco di cui al nuovo All.1, Vi segnaliamo che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti ai suddetti Codici macro, dovendo ritenersi che, laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività, ha puntualmente riportato il codice specifico completo;
- attività commerciali: vale SEMPRE quanto stabilito dal citato DPCM 11.03.2020, ovvero la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’All.1 del DPCM 11.03.2020, nonché delle attività di servizi alla persona, individuate All.2 del citato decreto;
- attività di ristorazione e assimilate (gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, agriturismi): queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese e non possono svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande diretta al pubblico presso le proprie strutture; ai sensi del vigente Art.1, comma 2) del DPCM 11.03.2020; è tuttavia consentita la vendita dei prodotti alimentari con consegna a domicilio.
- cantieri e lavori edili: queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese, fatto salvo quelle relative a cantieri di pubblica utilità o relativi a opere strategiche. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate alla esigenza di assicurare la continuità di servizio delle filiere produttive di aziende non soggette alla sospensione, di cui al nuovo All.1 del DMiSE 25.03.2020, ovvero dove siano ravvisabili i caratteri di effettiva urgenza e non dilazionabilità degli interventi (es. messa in sicurezza di cantiere, o altra situazione potenzialmente pericolosa per le persone); dette attività potranno essere eccezionalmente svolte, previa comunicazione al Prefetto della Provincia, applicando estensivamente quanto disposto dall’Art.1, lettera d) del DPCM 22.03.2020;
- attività studi professionali: non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM 11.03.2020 relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro a distanza o agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- Tra le attività sempre consentite si segnala quella di trasporto, nonché quelle di produzione, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, dei prodotti agricoli e alimentari. Le imprese le cui attività non sono sospese devono, ovviamente, seguire il Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro (distanziamento, profilassi, utilizzo idonei dispositivi di protezione individuale).
- Per ulteriori approfondimenti, Vi rimandiamo come sempre alla consultazione A MEZZO WEB delle informazioni aggiornate sui provvedimenti e relative disposizioni assunte per fronteggiare la emergenza coronavirus, attraverso le FAQ sul nostro sito confederale www.confartigianato.it, oltre ad utilizzare i canali di fonti ufficiali (Presidenza del C.M., Ministero della Salute, Regione Piemonte, Prefettura, Questura). Le loro linee guida interpretative certe, a cui fare riferimento, sono in continuo aggiornamento.
Seguono i principali link per attingere informazioni utili alla gestione dell’emergenza:
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (scaricabile il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti)
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
MINISTERO DELLA SALUTE
MISE MATERIALI SOCIAL
REGIONE PIEMONTE:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione
PREFETTURA DI ALESSANDRIA
http://www.prefettura.it/alessandria/multidip/index.htm
QUESTURA DI ALESSANDRIA (PAGINA FACEBOOK)

