NUOVO DL 23.02.2021 - ORDINANZA MIN.SALUTE 19.02.2021: PROLUNGATO DIVIETO SPOSTAMENTO TRA REGIONI FINO AL 27 MARZO 2021
con il DL N.15 del 23.02.2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/23/45/sg/pdf), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23.02.2021 – che entra in vigore giovedì 24 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha prolungato il divieto di spostamenti tra regioni fino al 27 marzo (divieto già previsto fino al 25 febbraio 2021). Restano comunque consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, oltre che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nello specifico il decreto prevede (art. 2), fino al 27 marzo 2021, il divieto di ogni spostamento sull’intero territorio nazionale, in entrata ed in uscita dalle diverse regioni e province autonome (ad eccezione dei casi esplicitamente consentiti) ed interviene, modificandoli, sui limiti di spostamento verso abitazioni private abitate prevedendo una differenziazione a seconda delle zone, sempre identificate sulla base dei colori.
In particolare:
- nelle “zone gialle”, all’interno della stessa Regione, è consentito lo spostamento verso una sola di tali abitazioni, una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone (ulteriori rispetto a quelle già conviventi), oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- nelle "zone arancioni", il medesimo spostamento è previsto all’interno dello stesso Comune e per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, anche verso Comuni diversi, purché entro i trenta chilometri dai confini;
- nelle “zone rosse” NON sono consentiti spostamenti verso abitazioni private diverse dalla propria, ad eccezione che per motivi di lavoro, necessità o salute. Il citato decreto, conferma inoltre in via normativa (art. 1) le denominazioni delle zone già utilizzate finora.
“Zona bianca”: Regioni con incidenza settimanale di contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, con scenario di tipo 1 e livello di rischio basso;
“Zona arancione”: Regioni con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti con scenario di tipo 2 e livello di rischio almeno moderato, o con uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
“Zona rossa”: Regioni con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti con uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
“Zona gialla”: in via residuale, le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti rispetto alle zone bianche, arancioni e rosse.
Sono, infine, confermate le sanzioni già previste per le violazioni dei divieti di spostamento, ovvero il pagamento di una somma da 400 a 1000 euro con possibilità di aumento fino ad un terzo in caso di spostamento mediante l’utilizzo di un veicolo.
Il Governo emanerà entro breve licenzierà una nuova normativa che andrà a sostituire il DPCM del 14 gennaio 2021 (le cui misure scadranno venerdì 5 marzo), sulla quale sarà nostra cura davi tempestiva informazione non appena disponibile nella versione definitiva.
Vi ricordiamo che lo stato di emergenza al momento è prorogato fino al 30 aprile 2021 con la prevista la proroga di alcune disposizioni relative agli adempimenti amministrativi in scadenza.
Il Ministero della Salute ha emanato l’Ordinanza 19.02.2021 (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78893) pubblicata nella GU n.43 del 20.02.2021, entrata in vigore il 23.02.2021, con la quale è stato dichiarato il passaggio in zona arancione di Campania, Emilia Romagna e Molise, permanendo le restanti regioni italiane in zona gialla, tra le quali il Piemonte.
La Regione Piemonte ha pubblicato DPGR n.19 del 12.02.2021 (http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/06/attach/ordin19.pdf) con cui sono disciplinate, dal 15 febbraio al 5 marzo, le misure di contenimento dell’epidemia, adottate sul territorio regionale in base ai Decreti governativi ed alle Ordinanze Ministeriali.
Tra le limitazioni riguardanti alcune specifiche attività d’impresa:
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
- le attività commerciali al dettaglio sono aperte dalle ore 5,00 alle ore 22,00, (art. 1, comma 10, lettera ff, e All. 10 - 11 D.P.C.M. 14.01.2021 - schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche - mercati e mercatini degli hobbisti” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.
- Sono chiuse dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo tutte le attività di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio (art. 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. 14.01.2021);
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio;
ATTIVITA’ di RISTORAZIONE
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono aperte dalle ore 5,00 alle ore 18,00, (art.1, comma 10, lettera gg, D.P.C.M. del 14.01.2021), nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui all’allegato 10 del citato decreto e della scheda tecnica “Ristorazione”;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
ATTIVITA’ di SERVIZI ALLA PERSONA
- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite (art.1, comma 10, lettera ii, e All. 10 D.P.C.M. 14.01.2021- scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera pp, D.P.C.M. 14.01.2021 - scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate al provvedimento;
ALTRE ATTIVITA’:
- sono sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori, ecc. (art. 1, comma 10, lett. f);
- restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso (art. 1, comma 10, lett. n);
- sono sospese le attività delle strutture ricettive quali cinematografi, teatri, sale concerto, ecc. (art. 1, comma 10, lett. m).
N.B.: relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art. 4, comma 1) si conferma che le attività non oggetto di specifiche misure ulteriori contenute nell’articolo 1 devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri sottoscritto il 24 aprile (allegato 13) e quello sui trasporti sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).
Per maggiori informazioni, Vi rimandiamo alla lettura del DPCM, Ordinanza ed Allegati citati nel testo; in caso di dubbi interpretativi, potete rivolgervi direttamente ai nostri uffici, oppure consultare le nostre FAQ (https://www.confartigianato.it/f-a-q/) in continuo aggiornamento, ovvero le FAQ pubblicate sul sito del Governo (http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638).

