Con il recente DPCM 13 ottobre 2020, viene autorizzato il proseguimento dell’attività lavorativa di tutte le imprese (ad eccezione di discoteche e locali assimilati), ponendo particolare attenzione all’applicazione dei protocolli nazionali e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali del 14 e 24 aprile, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Viene introdotto sull’intero territorio nazionale l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
N.B.: sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i soggetti che: stanno svolgendo attività sportiva, hanno meno di sei anni o hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Non ci sono novità rispetto alle tipologie di mascherine utilizzabili: si conferma l’utilizzabilità delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte.
Il decreto conferma anche le precedenti misure di carattere generale:
- distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; l'igiene costante e accurata delle mani;
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Oltre all’obbligo di indossare le mascherine, vengono introdotte nuove limitazioni per alcune specifiche attività:
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui rientrano anche i Codici Ateco delle gelaterie e delle pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, mentre solo fino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta consentita la consegna a domicilio e la vendita per asporto, ma quest’ultima con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00;
- continuano ad essere consentite le attività di catering continuativo su base contrattuale e le mense, garantendo la distanza interpersonale;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso e sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di Protocolli che garantiscano il distanziamento interpersonale.
Rimangono invece inalterate le limitazioni e i protocolli già vigenti per:
- servizi alla persona (es. estetiste - parrucchieri);
- centri benessere e centri termali;
- commercio al dettaglio;
- somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti; strutture ricettive.
Raccomandiamo da ultimo la massima attenzione in merito all’applicazione dei suddetti protocolli, in quanto, in caso di accertamenti ispettivi, la mancata attuazione e predisposizione degli stessi, potrebbe determinare la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalla normativa.
Vi rimandiamo alla lettura del DPCM per ulteriori approfondimenti su obblighi e disposizioni in capo ai cittadini ed alle imprese.
Per maggiori informazioni o chiarimenti, potete rivolgervi ai nostri uffici.
Rif. Filippo Coppo 0131.286505 f.coppo@confartigianatoal.it

