Vi informiamo che il DPCM 3 dicembre 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203.pdf), e relativi Allegati (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203_allegati.pdf), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 03.12.2020 - in vigore da venerdì 4 dicembre 2020 fino a venerdì 15 gennaio 2021 compresi - riprendono le misure già introdotte dai precedenti decreti emanati nel mese scorso.
Oltre alle disposizioni di carattere generale di cui all’art.1, il citato Decreto conferma l’applicazione delle limitazioni per le regioni sulla base di una classificazione delle aree di rischio (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_aree.pdf):
ROSSO = rischio alto
ARANCIONE = rischio medio
GIALLO = rischio moderato
L’attribuzione del livello di rischio alle regioni è effettuato dal Ministero della Salute di concerto con le regioni, sulla base di una serie di parametri epidemiologici. Con l’Ordinanza della Regione Piemonte del 04.12.2020 (http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/49/attach/ordinanza135.pdf), confermata dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 05.12.2020 (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77515), è stato decretato il mantenimento della Regione Piemonte in ZONA ARANCIONE a rischio medio e pertanto su tutto il territorio regionale piemontese, sono applicate le previgenti misure restrittive previste dall’art. 2 del citato DPCM, rispetto a quelle previste per le zone gialla (art.1) e rossa (art.3). Tale situazione sarà oggetto di una rivalutazione entro il 13 dicembre p.v., a seguito della quale, il rischio area potrebbe essere ridotto a giallo.
N.B.: Il decreto consente lo svolgimento delle attività manifatturiere, industriali, commerciali, dei trasporti in genere, fatto salvo quanto previsto dall’art.1, nel rispetto degli specifici protocolli di regolamentazione condivisi per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (art.4 comma 1).
Tra le limitazioni riguardanti alle specifiche attività d’impresa:
ATTIVITA’ di RISTORAZIONE (art. 1, comma 10 lett. gg) (in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, bar, pub, etc.):
- Sono chiusi sette giorni su sette;
- sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi soggiornano per comprovati motivi;
- è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è consentita fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro (art. 1, comma 9, lett. ff);
- è confermato l’obbligo, nei locali pubblici aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 6).;
N.B.: dalle ore 18,00 del 31dicembre 2020 fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 la ristorazione degli alberghi ed altre strutture ricettive, è ammessa solo con servizio in camera.
ALTRE ATTIVITA’:
- sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 10, lett. ff) , che possono restare aperti fino alle ore 21,00 a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si applichino i Protocolli e le specifiche Linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 10 relativo alle misure per gli esercizi commerciali;
- dal 5 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali non alimentari all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
- sono consentite le attività di servizi alla persona (art. 1, comma 10, lett. ii), a condizione che le stesse rispettino i protocolli e le specifiche linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (art. 1, comma 10, lett. f) fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso (art. 1, comma 10, lett. n);
- sono sospese le attività delle strutture ricettive quali cinematografi, teatri, sale concerto, ecc. (art. 1, comma 10, lett. m).
N.B.: il Governo previsto ulteriori misure sostegno per le attività colpite dalle restrizioni, contenute nel Decreto Legge “Ristori quater” n. 157 del 30.11.2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf). In particolare indennità mensile una tantum, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, credito di imposta per l’affitto di novembre, la cassa integrazione, misure a sostegno della filiera agro-alimentare, reddito di emergenza.
N.B.: relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art. 2) si conferma che le attività non oggetto di specifiche misure ulteriori contenute nell’articolo 1 devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri sottoscritto il 24 aprile (allegato 13) e quello sui trasporti sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).
MISURE GENERALI:
- è confermato l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma 1);
- su tutto il territorio regionale è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita tra i territori delle diverse Regioni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e - nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 - anche tra Comuni e Provincie della stessa regione, diversi da quelli della propria residenza, se non per giustificati motivi (lavoro, necessità, salute) e per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza;
- sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati delle persone fisiche. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio e per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 3);
- è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 1);
- è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza (art. 1, comma 10, lett. o);
- le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza (art. 1, comma 10, lett. i).
- I Prefetti territorialmente competenti hanno la responsabilità di assicurare l'esecuzione delle misure contenute nel DPCM, nonché a monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti (art. 13).
N.B.: a fronte di controlli da parte della Forze dell’Ordine, le persone fisiche dovranno dichiarare i motivi per cui si trovano lontano dalla loro abitazione, residenza o dimora - durante le fasce orarie o le giornate in cui è fatto espresso divieto di mobilità personale - mediante il modulo di autodichiarazione (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf)
Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura del DPCM, Ordinanza ed Allegati citati nel testo; in caso di dubbi interpretativi, è possibile rivolgersi direttamente agli ufficio di Confartigianato oppure consultare le nostre FAQ (https://www.confartigianato.it/f-a-q/) in continuo aggiornamento, ovvero le FAQ pubblicate sul sito del Governo (http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone).

