EMERGENZA CORONAVIRUS
NUOVO DPCM 03.11.2020 - ORDINANZA MIN.SALUTE 04.11.2020:
IL PIEMONTE DICHIARATA ZONA ROSSA FINO AL 3 DICEMBRE 2020
Il DPCM 3 novembre 2020 (http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 04.11.2020 - in vigore da venerdì 6 novembre fino a giovedì 3 dicembre compresi - rafforza le misure già introdotte dai precedenti decreti emanati nel mese scorso. Oltre alle disposizioni di carattere generale di cui all’art.1, il citato Decreto introduce delle limitazioni più rigide per le regioni sulla base di una classificazione delle aree di rischio (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_aree.pdf):
ROSSO = rischio alto
ARANCIONE = rischio medio
GIALLO = rischio moderato
L’attribuzione del livello di rischio alle regioni è effettuato dal Ministero della Salute di concerto con le regioni, sulla base di una serie di parametri epidemiologici. Con la ordinanza 04.11.2020 il Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5149) ha decretato il Piemonte come ZONA ROSSA ad alto rischio e pertanto su tutto il territorio regionale piemontese, sono applicate le misure più restrittive previste dagli artt. 2 - 3 del citato DPCM (salvo successivi aggiornamenti, volti a rivalutare settimanalmente il rischio area).
N.B.: Il decreto consente lo svolgimento delle attività manifatturiere, industriali, commerciali, dei trasporti in genere, fatto salvo quanto previsto dall’art.1, nel rispetto degli specifici protocolli di regolamentazione condivisi per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (art.4 comma 1).
Tra le nuove limitazioni a specifiche alle attività d’impresa:
ATTIVITA’ di RISTORAZIONE (art. 3, lett. c) (in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, bar, pub, etc.):
o Sono sospese 7 giorni su 7;
o sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi soggiornano per comprovati motivi;
o è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
o è consentita fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto (take away) a locali chiusi con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
o è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro (art. 1, comma 9, lett. ff);
o è confermato l’obbligo, nei locali pubblici aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 5).
ALTRE ATTIVITA’:
o sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio (art. 3, comma 4, lett. b) fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg) che - ferme restando le chiusure dei giorni festivi e prefestivi (art.1, comma 9 lett.ff) - possono svolgersi a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 relativo alle misure per gli esercizi commerciali aperti;
o tra le attività di servizi alla persona sono sospese le estetiste (art. 3, comma 4, lett. h), mentre sono consentite quelle previste dall’Allegato 24 del DPCM (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg) (lavanderie industriali, lavasecco, tintorie, pompe funebri ed attività connesse, acconciatori) a condizione che le stesse rispettino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
o sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (art. 1, comma 9, lett. f) fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
o restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso (art. 1, comma 9, lett. m);
o sono sospese le attività delle strutture ricettive quali cinematografi, teatri, sale concerto, ecc. (art. 1, comma 9, lett. nn).
N.B.: Come preannunciato dal Presidente del Consiglio, il Governo ha allo studio misure di ristoro per le attività che saranno colpite dalle restrizioni, che saranno contenute in un apposito Decreto legge di prossima emanazione del Consiglio dei Ministri. Tra le misure di ristoro a favore dei settori le cui attività sono sospese o ristrette vi sono quelle che erano state già previste in precedenza. In particolare indennità mensile una tantum, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, credito di imposta per l’affitto di novembre, la cassa integrazione, misure a sostegno della filiera agro-alimentare, reddito di emergenza. A quanto affermato dal Presidente del Consiglio tali misure di ristoro “arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate”.
N.B.: relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art. 2) si conferma che le attività non oggetto di specifiche misure ulteriori contenute nell’articolo 1 devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri sottoscritto il 24 aprile (allegato 13) e quello sui trasporti sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).
MISURE GENERALI:
o è confermato l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma 1);
o Su tutto il territorio regionale è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita dalla Regione e anche tra Comuni e Provincie della stessa, diversi da quelli della propria residenza se non per giustificati motivi e per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza;
o sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati delle persone fisiche. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio e per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 3);
o è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 9, lett. n);
o sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (art. 1, comma 9, lett. n);
o è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza (art. 1, comma 9, lett. o);
o le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza (art. 1, comma 9, lett. o).
o I Prefetti territorialmente competenti hanno la responsabilità di assicurare l'esecuzione delle misure contenute nel DPCM, nonché a monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti (art. 13).
N.B.: a fronte di controlli da parte della Forze dell’Ordine le persone fisiche dovranno dichiarare i motivi per cui si trovano lontano dalla loro abitazione, residenza o dimora, mediante il modulo di autodichiarazione (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf).
Per maggiori informazioni, Vi rimandiamo alla lettura del DPCM ed Allegati citati nel testo; in caso di dubbi interpretativi, potete rivolgervi direttamente agli uffici di Confartigianato Imprese Alessandria, oppure consultare le nostre FAQ (https://www.confartigianato.it/f-a-q/) in continuo aggiornamento.

