EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornamento 26 marzo 2020
NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL N.19 del 25.03.2020 - DMiSE 25.03.2020
PROROGATE DISPOSIZIONI PER AZIENDE E MOBILITA’ PERSONE
come noto, nella tarda serata di ieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge N.19 del 25.03.2020, “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale entrato in vigore mercoledì 25 marzo, prevede il proseguimento delle disposizioni già previste per il contenimento della diffusione dell’epidemia oltre il 3 aprile 2020, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, in cui vengono prorogate anche le misure finora vigenti introdotte dal DPCM 11.03.2020 e del DPCM 22.03.2020 , per le parti non espressamente abrogate, estendendone l’applicazione temporale precedentemente disposta.
Sempre ieri è stato pubblicato il Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico 25.03.2020 , recante le Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (DPCM 22.03.2020), con cui è stato aggiornato l’All.1 contenente l’elenco dei Codici ATECO delle attività non soggette all’obbligo di sospensione temporanea, al fine di integrarne alcune e sospenderne altre non ritenute essenziali. I Decreto dispone la possibilità per le aziende sospese, di completare le attività necessarie alla sospensione, entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Viene pertanto confermata:
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non ritenute essenziali, ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’Allegato 1 del citato Decreto MiSE. Si fa presente che il nuovo Decreto del MiSE individua in modo puntuale il nuovo elenco dei Codici ATECO riferiti alle Aziende a cui è consentita la continuazione dell’attività, mantenendo la piena applicazione dell’Art. 1. del DPCM 22.03.2020, cha a sua volta richiama e conferma quanto disposto dal precedente DPCM 11.03.2020 per le attività commerciali;
Per le aziende soggette alla sospensione, sono consentite ESCLUSIVAMENTE le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nel nuovo Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei Servizi essenziali, previa comunicazione PEC al Prefetto della Provincia territorialmente competente, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività, qualora rilevi la illegittimità della richiesta;
- relativamente all’elenco di cui al nuovo All.1, Vi segnaliamo che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti ai suddetti Codici macro, dovendo ritenersi che, laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività, ha puntualmente riportato il codice specifico completo;
- attività commerciali: vale SEMPRE quanto stabilito dal citato DPCM 11.03.2020, ovvero la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’All.1 del DPCM 11.03.2020, nonché delle attività di servizi alla persona, individuate All.2 del citato decreto;
- attività di ristorazione e assimilate (gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, agriturismi): queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese e non possono svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande diretta al pubblico presso le proprie strutture; ai sensi del vigente Art.1, comma 2) del DPCM 11.03.2020; è tuttavia consentita la vendita dei prodotti alimentari con consegna a domicilio , che presuppone la presentazione di una pratica SCIA telematica al SUAP del Comune territorialmente competente; il Ministero della Salute raccomanda inoltre che:
“Le procedure di autocontrollo devono essere aggiornate ed il personale addetto alle consegne deve essere adeguatamente formato. Relativamente al mezzo di trasporto non è prevista alcuna autorizzazione ai sensi del Regolamento 852/2004: devono essere previste nelle procedure di autocontrollo la lista dei mezzi utilizzati e le specifiche condizioni di pulizia e di igiene dei mezzi di trasporto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento. Se si ricorre a fattorini di società esterne, dette società devono risultare registrate presso la ASL come imprese di trasporto ed il personale deve risultare adeguatamente formato riguardo alle procedure igieniche comprese le procedure igieniche relative ai mezzi di trasporto”.
- cantieri e lavori edili: queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate alla esigenza di assicurare la continuità di servizio delle filiere produttive di aziende non soggette alla sospensione, di cui al nuovo All.1 del DMiSE 25.03.2020, ovvero dove siano ravvisabili i caratteri di effettiva urgenza e non dilazionabilità degli interventi (es. messa in sicurezza di cantiere, o altra situazione potenzialmente pericolosa per le persone); dette attività potranno essere eccezionalmente svolte, previa comunicazione al Prefetto della Provincia, applicando estensivamente quanto disposto dall’Art.1, lettera d) del DPCM 22.03.2020.
- attività professionali: non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM 11.03.2020 relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro a distanza o agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Tra le attività sempre consentite si segnala quella di trasporto, nonché quelle di produzione, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, dei prodotti agricoli e alimentari. Le imprese le cui attività non sono sospese devono, ovviamente, seguire il Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro (distanziamento, profilassi, utilizzo idonei dispositivi di protezione individuale).
I citati decreti, potrebbero dare adito a interpretazioni fuorvianti e per questa ragione, è disponibile sul nostro sito Confederale www.confartigianato.it una sezione dedicata alle FAQ più immediate, nonché ad approfondimenti su quali delle attività potranno essere assimilate a quelle per cui è consentito il proseguimento dell’attività.
Vi ricordiamo che è sempre vigente Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo u.s., che vieta lo spostamento al di fuori del Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o per motivi di salute.
Vi rimandiamo come sempre alla consultazione via WEB delle informazioni aggiornate sui provvedimenti e relative disposizioni assunte per fronteggiare la emergenza coronavirus, utilizzando i canali di fonti ufficiali (Presidenza del C.M., Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Regione Piemonte, Prefettura, Questura). Le loro pagine web, a cui fare riferimento, sono in continuo aggiornamento. Seguono i principali link per attingere informazioni utili alla gestione dell’emergenza:
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (FAQ attualmente in aggiornamento)
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
MINISTERO DELLA SALUTE
MISE MATERIALI SOCIAL
MINISTERO DELL’INTERNO
REGIONE PIEMONTE:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione
PREFETTURA DI ALESSANDRIA
http://www.prefettura.it/alessandria/multidip/index.htm
QUESTURA DI ALESSANDRIA (PAGINA FACEBOOK)
https://www.facebook.com/questuraalessandria/
Seguiranno altri aggiornamenti.

