EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornamento 25 marzo 2020
DPCM N.6 del 22.03.2020: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO
FINO AL 3 APRILE DISPOSTE MISURE PIU’ RESTRITTIVE ALLA MOBILITA’ DELLE PERSONE
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare N.15350/117 del 23.03.2020 con la quale fornisce alcuni chiarimenti in relazione agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, fattispecie che maggiormente interessa gli addetti delle Aziende. Vi ricordiamo che anche le attività produttive sospese, là dove tecnicamente possibile, possono continuare a svolgersi, se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile e che le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'art. 1, punto 7, del DPCM 11.03.2020 (lavoro agile o smart working), decreto tuttora in vigore per le parti non espressamente abrogate dal successivo DPCM 22.03.2020.
Con riferimento specifico agli spostamenti delle persone, la circolare ricorda il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, utilizzando il nuovo modello di autodichiarazione.
La disposizione, persegue la prioritaria finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia in altre regioni non ancora pesantemente coinvolte dall’emergenza sanitaria.
Evidenziamo che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo DPCM appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del D.P.C.M. 08.03.2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari, nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune. Riteniamo che possano rientrare per analogia in tale ambito, i movimenti effettuati dalle persone per recarsi presso gli esercizi commerciali non sospesi di cui all’All.1 del DPCM 11.03.2020 e dei servizi per la persona non sospesi di cui all’All.2 del citato decreto.
In considerazione di quanto riportato dalla circolare, evidenziamo come la sospensione dell'attività produttiva, non faccia venir meno una serie di obblighi legali, quali per esempio quelli fiscali e quelli previdenziali. Pur se con l'attività produttiva è sospesa, le aziende dovranno continuare a gestire gli ordini, ad emettere le fatture secondo gli ordinari termini fiscali, trasmetterle allo SDI (in caso di fatture elettroniche), aggiornare la contabilità, anche per gestire correttamente le ritenute dei lavoratori autonomi, elaborare le buste paga dei dipendenti ed effettuare i relativi versamenti.
Parimenti è ammissibile l’utilizzo del periodo di sospensione dell’attività produttiva, per attuare le procedure di pulizia e sanitizzazione degli uffici ed ambienti di lavoro, eventualmente svolte mediante l’ausilio di imprese specializzate, ovvero anche “in economia”, utilizzando tutte le procedure di profilassi già previste (utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, prodotti detergenti, aerazione locali, smaltimento rifiuti, ecc.).
Sono tutte attività che in molti casi non possono essere tecnicamente organizzate e gestite secondo modalità a distanza o lavoro agile, al pari di quelle attività professionali, che non sono assoggettate all'obbligo di sospensione assoluto.
Gli spostamenti del titolare dell'azienda o di un suo collaboratore, da casa al luogo sede dell'attività e degli uffici amministrativi, anche se in altro comune, per svolgere tali pratiche amministrative, fiscali, previdenziali, di pulizia, che non possono essere organizzate secondo modalità a distanza, dovranno quindi essere considerati giustificati da "comprovate esigenze lavorative" anche per quelle imprese che non possono attualmente svolgere attività produttiva.
L’elenco dei codici individuati nell’allegato 1 al DPCM può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto potrebbe dare adito a interpretazioni e per questa ragione implementeremo sin dalle prossime ore sul nostro sito Confederale una sezione dedicata alle FAQ più immediate, nonché ad approfondimenti su quali delle attività potranno essere assimilate a quelle per cui è consentito di proseguire le attività.
Sempre il 22 marzo u.s. è stato emanata una Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno, che vieta lo spostamento al di fuori del Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o per motivi di salute:
Vi rimandiamo come sempre alla consultazione A MEZZO WEB delle informazioni aggiornate sui provvedimenti e relative disposizioni assunte per fronteggiare la emergenza coronavirus, utilizzando i canali di fonti ufficiali (Presidenza del C.M., Ministero della Salute, Regione Piemonte, Prefettura, Questura). Le loro linee guida interpretative certe, a cui fare riferimento, sono in continuo aggiornamento.
Seguono i principali link per attingere informazioni utili alla gestione dell’emergenza:
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (attualmente in corso di aggiornamento)
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
MINISTERO DELLA SALUTE
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4240
MISE MATERIALI SOCIAL
REGIONE PIEMONTE:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione
PREFETTURA DI ALESSANDRIA
http://www.prefettura.it/alessandria/multidip/index.htm
QUESTURA DI ALESSANDRIA (PAGINA FACEBOOK)
https://www.facebook.com/questuraalessandria/
Seguiranno altri aggiornamenti.

