EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornamento 23 marzo 2020
REGIONE PIEMONTE: PUBBLICATO IL GDPR N.6 del 22.03.2020
FINO AL 3 APRILE DISPOSTE MISURE PIU’ RESTRITTIVE PER AZIENDE E MOBILITA’ PERSONE
Come noto, nella tarda serata di domenica 22 marzo u.s. è stato pubblicato il DPCM n.6 del 23.03.2020, “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” entrato in vigore lunedì 23 marzo fino al 3 aprile 2020, in cui vengono prorogate anche le misure finora vigenti introdotte dal DPCM 11.03.2020 - i cui termini di efficacia erano per il 25 marzo – restringe ulteriormente la possibilità di svolgere una serie di attività, attuando misure più restrittive per le Aziende e la mobilità delle persone.
In particolare si prevede:
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1 del citato Decreto. Si fa presente che il nuovo DPCM individua in modo puntuale i Codici ATECO riferiti alle Aziende a cui è consentita la continuazione dell’attività, con la specifica contenuta nella lettera d) dell’art. 1. In particolare, sono consentite le attività che funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei Servizi essenziali, previa comunicazione PEC al Prefetto della Provincia territorialmente competente, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività, qualora rilevi la non sussistenza di queste condizioni (allegata fac-simile comunicazione);
- relativamente all’elenco di cui all’All.1, Vi segnaliamo che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti ai suddetti Codici macro, dovendo ritenersi che, laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività, ha puntualmente riportato il codice specifico completo;
- attività professionali: non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- attività commerciali: vale quanto stabilito dal citato DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto;
- cantieri e lavori edili: queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate a esigenze di pubblica utilità, ovvero dove siano ravvisabili i caratteri di urgenza e non dilazionabilità degli interventi, dette attività possano essere svolte, preferibilmente previa comunicazione al Prefetto della Provincia, applicando estensivamente quanto disposto dalla lettera d) del DPCM in oggetto.
Tra le attività sempre consentite si segnala quella di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché dei prodotti agricoli e alimentari. Le imprese le cui attività non sono sospese devono, ovviamente, seguire il Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro (distanziamento, profilassi, utilizzo idonei dispositivi di protezione individuale).
N.B.: Fino a mercoledì 25 marzo le imprese che finora potevano lavorare e devono sospendere l’attività, potranno completare i lavori necessari alla sospensione, compresa la consegna della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
L’elenco dei codici individuati nell’allegato 1 al DPCM può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto potrebbe dare adito a interpretazioni e per questa ragione implementeremo sin dalle prossime ore sul nostro sito Confederale una sezione dedicata alle FAQ più immediate, nonché ad approfondimenti su quali delle attività potranno essere assimilate a quelle per cui è consentito di proseguire le attività.
Sempre il 22 marzo u.s. è stato emanata una Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno, che vieta lo spostamento al di fuori del Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o per motivi di salute:
Vi rimandiamo come sempre alla consultazione A MEZZO WEB delle informazioni aggiornate sui provvedimenti e relative disposizioni assunte per fronteggiare la emergenza coronavirus, utilizzando i canali di fonti ufficiali (Presidenza del C.M., Ministero della Salute, Regione Piemonte, Prefettura, Questura). Le loro linee guida interpretative certe, a cui fare riferimento, sono in continuo aggiornamento.
Seguono i principali link per attingere informazioni utili alla gestione dell’emergenza:
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (scaricabile il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti)
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
MINISTERO DELLA SALUTE
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4240
MISE MATERIALI SOCIAL
REGIONE PIEMONTE:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione
PREFETTURA DI ALESSANDRIA
http://www.prefettura.it/alessandria/multidip/index.htm
QUESTURA DI ALESSANDRIA (PAGINA FACEBOOK)
https://www.facebook.com/questuraalessandria/
Seguiranno altri aggiornamenti.

