
Green pass: l’elenco delle attività per cui non sarà richiesta la certificazione dal 1° febbraio 2022
il nuovo DPCM licenziato dal Governo il 21 gennaio 2022, avrà efficacia a far data dal 1° febbraio 2022 e dispone nuovi limiti alla circolazione delle persone non vaccinate, definendo l'elenco delle attività commerciali di vendita al dettaglio ritenute "essenziali e primarie per persona", per soddisfare le quali non sarà richiesto il possesso del Green Pass base o Rafforzato. Il rispetto delle misure sarà assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. In particolare, la deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in due macro ambiti:
esigenze alimentari e di prima necessità; esigenze di salute (sanitario, veterinario, di giustizia, di sicurezza personale).
Esigenze alimentari e di prima necessità
In allegato al decreto, sono indicate le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza green pass, e precisamente:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Esigenze di salute
E’ sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
È consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.
È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Scarica in allegato il testo del decreto e la tabella della attività consentite (aggiornata al 18.01.2022)