
Come da nostra precedente news mail del 02/03/2022 ricordiamo a tutte le imprese interessate che il "Decreto Sostegni ter" DL 34/2020, ha disposto, per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 Euro, l'obbligo di riportare il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture elettroniche emesse, al fine di poter usufruire dei c.d. "bonus fiscali edilizi", previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del citato decreto.
L’obbligo sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti.
Il limite nell'importo degli interventi va considerato complessivamente, non rilevando la sola quota-parte riferibile a quelli "edili".
L'indicazione deve essere riportata nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse.
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor, ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub-appalto.
In merito all'applicabilità di tale disciplina anche ai lavori della filiera edile (es. serramentisti, impiantisti, ecc), con la recente Circolare 27.5.2022, n. 19/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'obbligo in esame, chiarendo che per verificare il superamento del limite di € 70.000, va fatto riferimento alle "opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili".
Come precisa la stessa Agenzia, tale interpretazione comporta un ampliamento della portata applicativa del comma 43-bis, in quanto richiede che il limite di € 70.000 sia parametrato al valore dell'opera complessiva e non soltanto alla parte di lavori edili dell'Allegato X interessati dal nuovo obbligo. Pertanto, mentre la verifica del limite di € 70.000 va fatta con riferimento alle opere complessivamente eseguite, l'obbligo di indicare il CCNL di riferimento riguarda esclusivamente i lavori edili di cui all'Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008.
A tal fine nella Circolare n. 19/E in esame, l'Agenzia precisa che deve trattarsi di lavori edili espressamente previsti nell'Allegato X e tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive.
Conseguentemente, sono esclusi da tale obbligo:
i lavori di posa in opera di elementi accessori in legno;
le attività di impiantistica accessoria;
eseguiti da imprese che applicano contratti collettivi di lavoro diversi da quelli edili.
In merito al c.d. "Bonus mobili" l'Agenzia specifica che le nuove disposizioni sono applicabili con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio, ossia lo stesso spetta solo nel caso in cui nell'atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato, se previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei relativi CCNL;
n.b.: e' onere del committente dei lavori richiedere l'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.
Per completezza d'informativa, ricordiamo che l’allegato X del d.lgs. n. 81 del 2008 elenca una serie di lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, oltre che i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Da ultimo la Circolare precisa che "in applicazione di tale disposizione, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell'affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data".
Scarica in allegato la circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022