IL 25 SETTEMBRE 2025 SCADRÀ IL TERMINE PER LA QUALIFICAZIONE DEI TECNICI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Ancora una proroga all’entrata in vigore dell’art. 4 del D.M. 01/09/2021 cosiddetto “Decreto Controlli”.
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/09/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2024, viene spostato di un ulteriore anno il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Il Decreto del 13/09/2024 ha apportato anche modifiche in più punti dell’allegato II del D.M. 01/09/2021.
Rinviandovi alle ns. precedenti comunicazioni in merito, sintetizziamo di seguito i contenuti della nuova proroga.
LA NUOVA PROROGA AL 2025
La anzidetta proroga é stata motivata dal Ministero a seguito delle difficoltà riscontrate in merito alla modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati attualmente non ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale, unitamente all'esigenza di portare a compimento l’implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato. Il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto pertanto opportuno posticipare di un ulteriore anno il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore.
Per tali motivi il comma 1-bis dell’art. 6 del D.M. 01/09/2021 viene così modificato: “Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025”.
Allo stato attuale, fatta salva ulteriore proroga, i controlli periodici e gli interventi di manutenzione sugli impianti anzidetti, potranno pertanto essere effettuati dal prossimo 25 settembre 2025 esclusivamente da “tecnici manutentori qualificati” e dovranno essere annotati in apposito “registro dei controlli”, che andrà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Il citato decreto ha inoltre previsto la sorveglianza sugli stessi presidi sopra richiamati, svolta con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, sulla base di idonee liste di controllo.
Le nuove disposizioni (che riguardano non solo i titolari ma anche i loro dipendenti, se svolgono le attività sopra richiamate), prevedono in sostanza un percorso di qualificazione “parallelo” a quanto già previsto dal DM 37/2008, art.1, comma 2, in relazione ai requisiti previsti per il possesso della lettera G che riguarda gli impianti di protezione antincendio.
Confartigianato ha reiteratamente chiesto al Ministero di escludere dal campo di applicazione del nuovo decreto le imprese in possesso della lettera “G” del DM 37/2008, ma purtroppo si è riusciti a ottenere l’esclusione dei soli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati nel DM medesimo, stante la conferma del Ministero dell’applicazione del Decreto sugli interventi di manutenzione ordinaria, per ragioni riconducibili alla sicurezza dei locali e delle persone che vi lavorano.
Al fine di assistere tutte le aziende che operano nel settore manutenzione e controllo di impianti di protezione e prevenzione incendi, Confartigianato intende costruire dei percorsi formativi dedicati, per renderli disponibili a tutti gli addetti delle aziende interessate, a cui chiediamo di partecipare ad un sondaggio per verificare il percorso formativo che dovranno seguire per l'ottenimento della qualifica di manutentore qualificato.
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Rif. per informazioni e chiarimenti in merito al decreto ed ai percorsi formativi proposti: Piero Gulminetti tel. 0131 286501 cell. +39 335 7840280

