Il Decreto Ministero dell’Interno 15 settembre 2022 proroga la qualifica dei tecnici manutentori prevenzione incendi al al 25 settembre 2023, apportando modifiche al DM 1° settembre 2021.
Si porta a conoscenza delle imprese installatrici di impianti di protezione antincendio (lettera “G” del DM 37/2008) e relativa manutenzione, nonché di tutte le imprese che si occupano di manutenzione dei sistemi di prevenzione incendi, che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15/09/2022, con il quale é stata differita al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni che prevedono l’obbligo della qualifica di “tecnico manutentore qualificato” per la realizzazione degli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio (ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Le nuove norme che hanno introdotto tale obbligo, modificando il precedente DM 10/03/1998, sono state introdotte con il DM 01/09/2021, pubblicato nella G.U. del 04/10/2021 da parte del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da subito Confartigianato si è attivata per attenuare l’impatto negativo delle nuove norme sulle imprese, riuscendo nel primo obiettivo di ottenere il posticipo della loro applicazione, precedentemente fissata il 04/10/2022.
I controlli periodici e gli interventi di manutenzione sugli impianti anzidetti, potranno essere effettuati dal prossimo 25 settembre 2023 esclusivamente da “tecnici manutentori qualificati” e dovranno essere annotati in apposito “registro dei controlli”, che andrà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Il citato decreto ha inoltre previsto la sorveglianza sugli stessi presidi sopra richiamati, svolta con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, sulla base di idonee liste di controllo.
Le nuove disposizioni (che riguardano non solo i titolari ma anche i loro dipendenti, se svolgono le attività sopra richiamate), prevedono in sostanza un percorso di qualificazione “parallelo” a quanto già previsto dal DM 37/2008, art.1, comma 2, in relazione ai requisiti previsti per il possesso della lettera G che riguarda gli impianti di protezione antincendio.
Pertanto, entro il 23 settembre 2023, tutti gli addetti dovranno superare un esame di qualificazione, da effettuarsi presso le commissioni di esame che saranno istituite presso i Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco.
Confartigianato ha reiteratamente chiesto al Ministero di escludere dal campo di applicazione del nuovo decreto le imprese in possesso della lettera “G” del DM 37/2008, ma purtroppo si è riusciti a ottenere l’esclusione dei soli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati nel DM medesimo, stante la conferma del Ministero dell’applicazione del Decreto sugli interventi di manutenzione ordinaria, per ragioni riconducibili alla sicurezza dei locali e delle persone che vi lavorano.
Al fine di assistere tutte le aziende che operano nel settore manutenzione impianti di protezione e prevenzione incendi, Confartigianato intende costruire dei percorsi formativi dedicati, da rendere disponibili a tutti gli addetti delle aziende interessate, le quali dovranno preventivamente compilare e restituire i dati riportati in allegato.
Rif. per informazioni e chiarimenti in merito al decreto ed ai percorsi formativi proposti: Piero Gulminetti tel. 0131 286501 cell. 335 7840280
Scarica, compila e restituisci l'allegato.

