Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 03.09.2020 n.116, ovvero la riforma della gestione rifiuti (e degli imballaggi) di recepimento della Dir. 2018/851/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 di venerdì 11 settembre 2020. Il decreto, nel recepire le Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi, modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale e di conseguenza gli obblighi e gli adempimenti delle imprese che producono e gestiscono i rifiuti.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità:
REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Dal 26/09/2020 sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (cat. 2bis dell’Albo Gestori Ambientali)
nonché PER I SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti; a tal proposito si informiamo di aver inoltrato al Min. Ambiente una richiesta di chiarimenti per la definizione di “dipendenti”, dato che in tali casi si parla solitamente di “addetti” dell’azienda, ricomprendendo anche i titolari/soci lavoratori, coadiuvanti.
A tal proposito Vi ricordiamo che NULLA è variato rispetto all’obbligo TEMPORALE di smaltimento dei rifiuti che non superando i tre metri cubi (rifiuti non pericolosi) resta ANNUALE: si consiglia pertanto all’azienda non più obbligata ad effettuare le annotazioni, di prevedere una tracciabilità delle produzioni per rispettare i termini di smaltimento.
Vi segnaliamo inoltre che le aziende la cui produzione annua non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti del servizio della nostra Associazione, che può provvedere all’annotazione con cadenza mensile.
Gli altri soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ambientali sono rimasti invariati, ma sono state chiarite le tempistiche per le annotazioni di carico e scarico:
a) per i produttori iniziali almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico dello stesso;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi
dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
c) per i commercianti e gli intermediari di rifiuti almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (Parrucchieri), 96.02.02 (Estetiste), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
a) Con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti
b) Con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
N.B.: i tempi di conservazione del registro di carico e scarico scendono a tre anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata.
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
l’aggiornamento normativo conferma la procedura in base alla quale la 4^ copia del formulario può essere trasmessa al produttore a mezzo PEC, purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda successivamente all’invio dello stesso al produttore.
N.B.: le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere conservate per tre anni.
In tema di trasporto rifiuti, sono previste delle novità sia in tema di vidimazione, che per quanto riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, ma anche su questo sono state presentate delle richieste di chiarimenti per permettere alle aziende associate di poter applicare le nuove disposizioni, senza incorrere nel rischio di sanzioni.
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Operativamente torna la necessità di dimostrare l’effettivo smaltimento dei rifiuti; nello specifico il Decreto stabilisce che “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino: i dati dell’impianto e del titolare, le quantità dei rifiuti trattate, la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.”
SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (R.E.N.)
Il decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, istituito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 135/18.
Le modalità di organizzazione, di funzionamento, di iscrizione da parte dei soggetti obbligati, o di coloro che vi aderiranno in forma volontaria, la compilazione, la vidimazione e la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti sono demandati a successivi decreti ministeriali.
Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti obbligati le modalità di compilazione, vidimazione, tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti sono quelle attualmente in vigore.
M.U.D. – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Restano invariati i soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D.
ALTRE NOVITÀ
Sono state riformulate le sanzioni sugli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, obbligo di iscrizione al nuovo registro elettronico nazionale, etc.
Sono state modificate alcune definizioni, in particolare sulla nuova definizione di rifiuti urbani, la quale prevede che moltissimi rifiuti da speciali diventeranno urbani per legge.
Si precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.
Inoltre, l’art. 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
N.B.: tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.
Vi segnaliamo infine che “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’articolo 185 del Testo unico Ambientale e pertanto dal 26 settembre 2020 dovranno essere gestiti come rifiuti.
Le novità sopraelencate sono tra le più rilevanti, ma altre sono state inserite e sono in corso di approfondimento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio Sicurezza&Ambiente, rif. Sig.ra Teresa Chemello 0131.286505 t.chemello@confartigianatoal.it

