(Ordinanza n.30 del 30/09/2020)
DISPOSIZIONI IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2020 PER VEICOLI CAT. N1,N2,N3,M1 - L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7
E' in vigore l'Ordinanza n. 30 del 30/09/2020 pubblicata dalla Città di Alessandria a valere per la stagione invernale 2020/2021 su tutto il territorio comunale. Tra gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria rientrano:
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
- Divieto assoluto di circolazione in area urbana alle ore 0:00 alle ore 24:00 per tutti i veicoli adibiti a trasporto di persone categoria M1* e merci categorie N1, N2, N3* con motorizzazione inferiore ad Euro Zero/O se alimentati a benzina, oppure inferiore o uguale ad Euro 2/II se alimentati a gasolio - diesel.
- Divieto assoluto di circolazione in area urbana alle ore 8:30 alle ore 18:00 in tutti i giorni feriali lun./ven. dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 per tutti i veicoli adibiti a trasporto di persone categoria M1 e merci categorie N1, N2, N3 con motorizzazione inferiore o uguale ad Euro 3/III. Dal 1° gennaio 2021 il divieto sarà esteso anche ai veicoli adibiti a trasporto di persone categoria M1 e merci categorie N1, N2, N3 con motorizzazione diesel inferiore o uguale ad Euro 4/VI.
- Divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00 dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 per tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci, categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7* con omologazione inferiore ad Euro 1/I.
Vi rimandiamo alla lettura
Per maggiori approfondimenti, in allegato sono disponibili l'Ordinanza e la planimetria dell’area urbana interessata.
* LEGENDA (art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”):
categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

