I NUOVI PROVVEDIMENTI MESSI IN CAMPO DAL GOVERNO PER CONTRASTARE IL LAVORO IRREGOLARE E I GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO NEI CANTIERI
Il 1° maggio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. “Decreto PNRR”, contenente le nuove disposizioni normative riguardanti le imprese che operano nei cantieri, tra le quali:
1) Disposizioni in materia di appalti per il contrasto del lavoro irregolare (Art. 29 comma 2), in materia di trattamento economico e normativo negli appalti prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere e servizi e nel subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale comparativamente più rappresentativo in funzione dell’attività strettamente connessa con l’oggetto dell’appalto e del subappalto, ove il contratto collettivo di riferimento è quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non, applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
2) Il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” (Art. 29 comma 19), la c.d. "patente a crediti", che introduce una serie di misure volte a garantite più elevati livelli di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, con cui il Governo ha ritenuto di avviare un percorso di modifica normativa e successiva attuazione di questo strumento, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza dei gravi infortuni sul lavoro verificatisi da inizio anno.
La “patente a crediti” interesserà sia le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) sia i lavoratori autonomi ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.
Il legislatore ha confermato che, almeno inizialmente, lo strumento opererà per i soli cantieri temporanei o mobili di cui all'art.89, c.1, lett. a), del D.lgs. n.81/2008 (cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del citato Decreto).
Sono invece escluse dal provvedimento:
le imprese che, in cantiere, svolgono attività di mera fornitura oppure prestazioni di natura intellettuale
le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
La “patente” è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti (si veda di seguito). Gli stessi potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per essere successivamente sottoposti a verifica; la “patente” verrà revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti.
I requisiti necessari per il rilascio sono:
iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP).
La “patente” prevederà, inizialmente, 30 crediti; è stata invece fissata a 15 crediti la soglia sotto la quale - a seguito di decurtazione dei crediti per violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - non si potrà più operare.
Solo in tale caso sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e salva, comunque, l'adozione del provvedimento di sospensione.
Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge. È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Sono di prossima pubblicazione uno o più decreti attuativi del Ministero del Lavoro che definiranno:
l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda
i contenuti informativi della patente
I presupposti e IL procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente
l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale
le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Si prevede, infine, che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Invitiamo pertanto tutti gli imprenditori delle imprese interessate al nuovo provevdimento normativo, a familiarizzare con i seguenti punti chiave riguardanti la “Patente a Crediti”:
Requisiti necessari per il rilascio, tra cui: l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC, del DURF, del DVR, l'adempimento degli obblighi formativi e la designazione del RSPP , preposto, addetti prevenzione incendi, primo soccorso, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Decurtazione dei crediti in caso di violazioni, con una distribuzione dettagliata basata sul tipo di infrazione commessa.
Sanzioni per mancanza di patente o punteggio inferiore a 15
Esclusioni da tale obbligo
Possibile estensione ad altri ambiti lavorativi
Il Servizio Sicurezza di Confartigianato Imprese Alessandria é a disposizione di tutte le imprese operanti nei cantieri appartenenti al comparto edile ed indotto (edili, carpentieri, scagliolisti, stuccatori, imbianchini, cappottisti, impiantisti, serramentisti, ecc.) per aggiornamenti ed informazioni in merito agli obblighi che possano riguardare la rispettiva attività, effettuando le verifiche preventive sulla correttezza della propria documentazione (DVR, DUVIRI, POS, PIMUS, ecc.) ed aggiornamenti sulla formazione obbligatoria degli addetti, in previsione dell’avvio di questo nuovo sistema di qualificazione.
Rif. Filippo Coppo tel. 0131 286532 e-mail: f.coppo@confartigianatoal.it - Chiara Raiteri tel. 0131 286532 cell. +39 3279915373 e-mail: c.raiteri@confartigianatoal.it
Scarica in allegato la tabella contenente i casi di decurtazione dei crediti e l'ammontare dei punti che vengono detratti dalla "patente".

